Ad
Numeri e dintorni

Trasparenza: l’accesso agli atti è un diritto per tutti

Richiedere l’accesso agli atti della Camera di Commercio è un tuo diritto.

Le recenti normative in materia, pur mantenendo i capisaldi del diritto alla privacy e un’attenta regolamentazione della materia, ti garantiscono l’accessibilità a documenti, dati e informazioni detenuti da tutti gli enti pubblici: il diritto di accesso è infatti una della principali misure previste per favorire la trasparenza e prevenire la corruzione, rendendo la Pubblica Amministrazione (PA) una “casa di vetro”.

Anche la Camera di Commercio di Milano garantisce a tutti i cittadini il diritto di accesso e da oggi è possibile farlo con una semplice richiesta per tutte e tre le tipologie previste dalla normativa: l’accesso documentale, l’accesso generalizzato e l’accesso civico.

L’accesso documentale è il tradizionale accesso agli atti, già previsto dalla legge 241 del 1990: permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una PA riguardanti attività di pubblico interesse, purché il richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta di accesso, che può essere fatta online o presentando un modulo cartaceo, va quindi motivata, e l’ente è tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. La Pubblica Amministrazione, una volta sentiti gli eventuali controinteressati, che hanno il diritto di opporsi alla richiesta, risponderà con un provvedimento scritto e motivato.

L’accesso generalizzato, disciplinato dall’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33 del 2013, è stato recentemente introdotto dal d. lgs. 97 del 2016, sul modello del Freedom of Informaton Act (FOIA) statunitense. La fondamentale differenza rispetto al documentale sta nel fatto che non è richiesta la motivazione: questa tipologia di accesso può essere infatti richiesta anche in assenza dell’interesse diretto, concreto e attuale necessario per l’accesso documentale.

L’accesso civico invece, previsto dall’articolo 5 comma 1 del d. lgs. 33 del 2013, riguarda quei dati, documenti e informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione da parte della PA. Il cittadino può quindi chiedere la pubblicazione di tutte quelle informazioni che l’ente aveva l’obbligo di pubblicare e ha omesso di farlo, o lo ha fatto solo parzialmente. Anche in questo caso l’ente ha 30 giorni di tempo per adempiere la richiesta, pubblicando il contenuto e comunicando al richiedente il link relativo.

L’accesso agli atti può essere effettuato online oppure presentando una richiesta all’URP della Camera di Commercio. Consulta la pagina dedicata per tutte le informazioni.

Condividi!

Scrivi un commento