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Ambiente ed economia circolare

Terre e rocce da scavo: la gestione in ambito edilizia

Da quanto opera nel settore ambientale?

 Mi sono laureato nel 1997 sull’inquinamento chimico delle sorgenti montane, poi ho fatto l’assistente universitario presso l’Università di Milano Bicocca in tema idrogeologico fino al 2000, anno in cui sono passato alla libera professione in campo ambientale, geologico, Idrogeologico.

Le problematiche ambientali che affronta quotidianamente.

 In generale sono molto attivo nella caratterizzazione dei rifiuti edili e delle terre e rocce da scavo, bonifica di siti contaminati (con specializzazione nei serbatoi interrati e nelle aree di tiro a segno) e nella due diligence ambientale in campo immobiliare ed edile.

Quali sono le opportunità offerte di una corretta gestione delle terre da scavo?

La gestione corretta delle Terre e Rocce da Scavo, secondo il DPR 120/17 e s.m.ei.,  permette di ottenere due indubbi vantaggi per gli operatori!

Ricordiamo che sono inseriti in questa legislazione tutti i tipi di terreni e di rocce, provenienti dalle attività di scavo (escluse sole le attività di miniere e cave autorizzate, che seguono altra legge) sia in ambito terrestre che in ambito marino/lacustre/fluviale!

Inoltre sono compresi anche i cosiddetti “riporti antropici” (ex D.L. 77/2021), ovvero il materiale terroso (contenente spesso al suo interno anche macerie, ecc.) depositato in sito PRIMA della legislazione ambientale (ovvero prima degli anni ’90). Questo accade spessissimo in ambito urbano.

Il primo vantaggio e sicuramente più importante, è quello di evitare le sanzioni amministrative (ma anche penali) in cui chi scava, produce, trasporta e riceve Terre da Scavo può incorrere in caso di lavori non corretti.

Questi costi sono molto pesanti, molto superiori al risparmio ottenuto evitando di fare le dovute analisi e comunicazioni di legge.

Successivamente migliora la qualità del servizio, permettendo così una maggiore soddisfazione del cliente ed un indubbio vantaggio economico per se stesso.

Non dimentichiamo poi, il vantaggio per l’ambiente stesso!

Quali sono le sanzioni che possono arrivare?

Il regime sanzionatorio è abbastanza pesante!

Si tenga presente, in primis, che QUALUNQUE violazione della legge comporta AUTOMATICAMENTE il passaggio da Terre (non rifiuto) a Rifiuto.

In pratica si diventa produttori, trasportatore e gestori ABUSIVI di rifiuti, con tutte le procedure giudiziarie conseguenti (blocco del cantiere, sequestro dell’area, obbligo di bonifica…)

Il DPR 120/17 è valido per ogni tipo di cantiere?

Si, praticamente l’attuale legislazione contempla ogni tipologia di cantiere, dalla “carriolata” di terra per il giardino di casa fino alla costruzione di una nuova autostrada.

Si distinguono cantieri:

         di piccole dimensioni, da 1 metro cubo fino a 6000 metri cubi

         di grandi dimensioni, con volumi superiori ai 6000 metri cubi

         sottoposti a procedure di VIA (valutazione Impatto Ambientale) ed AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), che possono essere anche di piccole dimensioni, ma devono seguire una gestione particolare.

In queste tipologie rientrano tutti i tipi di scavo, in qualunque ambiente vengano condotti (in asciutta o in acqua, in ambiente urbano o in aree agricole, in sotterraneo o all’aperto, ecc.)

Perché devo fare le analisi del terreno?

Sicuramente perché lo prevede la legge (ovviamente) !

Difatti sono previsti una serie di campioni ogni tot metri quadri di scavo ed ogni tot metri di profondità.

Inoltre è l’unico modo per poter certificare in modo inequivocabile che i terreni non presentino contaminazione alcuna.

In sede di giudizio o contestazione di sanzioni amministrative non valgono né “la sfera di cristallo” né le parole “qui è sempre stato campo, cosa vuoi che ci sia nel terreno”.

Mi si scusi l’ironia, ma ancora oggi si assiste a queste scene, totalmente inutili e controproducenti!

avv Pietro Merlini

Le Terre e Rocce da Scavo sono rifiuti o sottoprodotti?

Il legislatore ha previsto due possibili regimi per le Terre e Rocce da Scavo. Laddove sia previsto il loro riutilizzo nell’opera che le ha generate o in processi produttivi in sostituzione del materiale di cava e laddove siano rispettati determinati parametri ambientali sono sottoprodotti.
Diversamente, laddove vi sia la volontà di disfarsene o siano superati taluni parametri ambientali sono considerate rifiuti.

Quali rimedi può porre in essere l’operatore nel caso di accertamento da parte delle Autorità di controllo del mancato rispetto delle modalità di gestione del piano di utilizzo?

Nel caso di violazione degli obblighi assunti dall’operatore nel piano di utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestirle come rifiuto. Ne consegue dunque che l’operatore sarà tenuto a conferire tali materiali presso impianti autorizzati al recupero dei rifiuti o avviarli allo smaltimento presso discariche di rifiuti inerti, sotto il vigile controllo delle prescrizioni impartite dall’Ente accertatore.
Una volta verificata l’avvenuto rispetto delle prescrizioni e l’eliminazione della situazione di potenziale pericolosità, l’operatore potrà accedere alla procedura estintiva del reato prevista dall’art. 318 ter del D.Lgs n. 152 del 2006 pagando in sede amministrativa una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

14 dicembre

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